Nell’ambito del disegno di legge della Finanziaria 2026 è contenuta la nuova definizione agevolata
delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quinquies”, con riferimento ai carichi affidati
all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023, di seguito esaminata.
DEBITI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme
aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:
 derivanti dall’omesso versamento di:
 imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e
formale.
Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme
risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo
automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta non consente di effettuare
la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione e
donazione;
 contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
 affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
 maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive
/ notifica della cartella di pagamento.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei
procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da
sovraindebitamento, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore.