LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022
Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d.
“Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta di
seguito elencati devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del
credito residuo, un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:
crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022,
relativi al terzo trimestre 2022;
crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e
secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n.
176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della
pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022
effettuato nel quarto trimestre 2022.
