AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ: PEC PERSONALE ENTRO IL 30.6.2025
Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha esteso agli
amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) da comunicare al Registro Imprese.
Recentemente il MiMiT con la Nota 12.3.2025, n. 43836, dopo aver riepilogato il quadro normativo
di riferimento, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della nuova
disposizione. Sul punto merita rammentare innanzitutto che:
ai sensi dell’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 “le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in
forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non
hanno già provveduto a tale adempimento. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di
segreteria”;
a seguito della predetta modifica, il citato art. 5 dispone che “l’obbligo di cui all’articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 … è esteso alle imprese individuali che
presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
