DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO: SEGNALE DELLA CRISI D’IMPRESA

Con la legge di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati i “parametri” relativi al segnale di previsione della crisi d’impresa rappresentato dalla presenza di un debito IVA scaduto e non versato. In particolare, se tale debito supera uno specifico importo, “scatta” la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate al contribuente. LA CRISI D’IMPRESA Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l’altro:  all’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa;  alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni; affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale. La disciplina “originaria”, che prevedeva la procedura di composizione assistita della crisi basata su un sistema di allerta con utilizzo di specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa è stata recentemente modificata, in prossimità dell’entrata in vigore fissata al 15.7.2022, con l’introduzione della procedura di composizione negoziata della crisi. In tale nuovo contesto normativo è richiesta l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Post a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *